SANZIONI

Le violazioni al regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 e l’Autorità competente è individuata nel Servizio Sviluppo Economico.

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