DOMANDE FREQUENTI

1) Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano?

R: Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata. Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1).

2) Se un cliente alloggia 4 notti in una struttura ricettiva e poi passa in un’ altra  struttura  per altre 4 notti, ai fini dell'imposta di soggiorno, è corretto che la seconda struttura ricettiva consideri il soggiorno precedente e quindi non incassi più l'imposta dal 7° giorno? 

R: Si, nel caso di trasferimento da una struttura ricettiva all'altra senza interruzione nei pernottamenti, il cliente pagherà complessivamente non più di 7 notti. Sarà cura del responsabile della seconda struttura applicare correttamente l'imposta, su richiesta del cliente, corredata da copia della ricevuta di pagamento dell'imposta dei pernottamenti nella prima struttura.

3) Come ci si deve comportare se un cliente si rifiuta di pagare l’imposta?

R: Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l'imposta di soggiorno è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21 ottobre 2014 ed è in vigore dal 1 gennaio 2015. Si tratta quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs. 23/2011).

Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore gli farà compilare il modulo predisposto dal Comune. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune.

Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.

4) Cosa si intende per “ sono esenti i minori  entro i dodici anni di età”?

R: l’esenzione si applica ai minori fino agli 11 anni e 364 giorni.

5) Quali sono i periodi di alta e bassa stagione?

R: Ai sensi deliberazione di G.C. n. 149 del  19.11.2014:

- il periodo di alta stagione è individuato dal 1 maggio al 30 settembre (l’imposta verrà applicata nella misura del 100%);

- il periodo di bassa stagione è individuato dal 1° ottobre al 30 aprile ( l’imposta verrà applicata nella misura del 50%).

6) Se un turista arriva il 30 settembre e va via il 1 ottobre, ai fini del calcolo dell'imposta di soggiorno, e quindi anche della dichiarazione, il gestore deve considerare tale pernottamento ricadente nel periodo di alta o bassa stagione?

R: Il gestore deve considerare il pernottamento del 30 settembre ricadente in alta stagione in quanto si tiene conto del giorno in cui il turista è arrivato.

Questa regola vale per qualsiasi pernottamento che sia a cavallo tra i due periodi.

7) Quando e come si trasmette la dichiarazione alla fine di ogni trimestre ?

R: La dichiarazione va compilata ed inviata entro quindici giorni dalla fine del trimestre precedente utilizzando il software messo a disposizione dal Comune di Alghero.

8) Quali sono le scadenze relative alla dichiarazione e versamento dell’imposta di soggiorno incassata dal gestore ?

R:  pernottamenti effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 marzo:      scadenza  15 aprile;

     pernottamenti effettuati nel periodo 1 aprile - 30 giugno:          scadenza  15 luglio;

     pernottamenti effettuati nel periodo 1 luglio - 30 settembre:     scadenza  15 ottobre;

     pernottamenti effettuati nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre:   scadenza  15 gennaio.

9) Se sono gestore di più strutture ricettive, come mi devo comportare?

R: Dovranno essere espletati gli obblighi relativi a ciascuna singola attività ricettiva.

10) Nella mia struttura non ho avuto neanche un pernottamento nel trimestre, come mi devo comportare?

R: Se non ci sono stati ospiti, la dichiarazione deve essere comunque effettuata, indicando zero pernottamenti, altrimenti si può incorrere nelle previste sanzioni per omessa dichiarazione.

11) Come si versa l’imposta di soggiorno per i nuclei familiari o i gruppi non organizzati?

E’ opportuno prevedere, specie per i nuclei familiari o per i  gruppi non organizzati, la disposizione che si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso, oppure, nell’ipotesi di gruppi di due o più persone, quello eseguito da uno dei componenti per conto degli altri, fermo restando la necessaria imputazione soggettiva ed individuale delle somme riscosse in via cumulativa.

12) Come devo eventualmente  arrotondare le somme in caso di pagamento cumulativo?

Premesso che anche nel caso di pagamento cumulativo si deve comunque far riferimento al singolo soggetto passivo, si rileva come nei casi di pagamento cumulativo trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1, comma 166,  della Legge 27.12.2006 n.296, secondo la quale il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo. Sicché, nei casi del versamento cumulativo, si è del parere che l’arrotondamento debba avvenire a monte in relazione alle imposte dovute da ogni singolo soggetto (con relativi arrotondamenti)  e non già a valle, ovvero sull’imposta complessiva.

13) Come faccio ad accedere al software di gestione dell’imposta di soggiorno?

R: A tutte le strutture ricettive sono state consegnate le credenziali di accesso (username e password)  in occasione della presentazione delle funzionalità principali del software. Coloro che non ne fossero ancora entrati in possesso, possono farlo rivolgendosi agli Uffici della SECAL S.P.A., siti in Via Sant'Anna n. 38, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (Dal lunedì al venerdì mattina dalle 09.00 alle 12.00 solo per appuntamento.).

Tel. 079 973091

PEC: protocollosecal@pec.it

mail: g.maltana@secalalghero.it

14) Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'imposta di soggiorno?

R: Gli accordi commerciali tra albergatori e tour operator hanno rilevanza solo tra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'imposta di soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali.

15) L’imposta di soggiorno si applica anche a chi pernotta in agriturismo?

R: L'imposta di soggiorno deve essere applicata anche a chi pernotta negli agriturismo.
L'art. 1 del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, infatti,  individua il presupposto d'imposta nel pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Alghero facendo una distinzione tra strutture ricettive alberghiere,  strutture ricettive all’aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.  Sebbene l’agriturismo rientra fra le norme in materia di agricoltura, tale tipologia viene ricompresa nella tipologia di struttura ricettiva extralberghiera.

16) Quando e come si effettuano i versamenti?

R: Al termine del soggiorno, l'ospite versa al gestore della struttura l'Imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento. Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il riversamento delle somme riscosse al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre mediante bonifico bancario o postale intestato a:

COMUNE DI ALGHERO – IMPOSTA DI SOGGIORNO

IBAN: IT 41 K 07601 17200 001023722240

Causale: indicare denominazione e  codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre e l’anno di riferimento. (Esempio: Hotel Alghero - 00123456789 - 1 trimestre 2015)

N.B.: Il versamento  il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473) 

17) Quali sono le sanzioni per gli ospiti che si rifiutano di pagare l’imposta di soggiorno o per l’indebita fruizione di esenzioni?

R: Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno ( l’ospite) sia per il rifiuto del pagamento che per l’indebita fruizione di esenzioni, verrà punito per le violazioni tributarie con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,n. 472 e n. 473, e nello specifico con la sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 471 succitato.

 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

18) Ho un appartamento che saltuariamente affitto per brevi periodi a turisti. Devono pagare l’imposta di soggiorno?

R: Si. Infatti, è soggetto al pagamento dell'imposta di soggiorno anche chi, non risultando iscritto all'anagrafe del Comune di Alghero, pernotta  nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali, concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) della L. n. 431/98.

19) Quali sono le sanzioni per il gestore della struttura ricettiva per le violazioni agli obblighi?

R: La pacifica estraneità del gestore della struttura ricettiva dal rapporto di imposta sancita in via indiretta dall’art.4 del D.L. n.23 del 2011, che identifica l’esclusiva soggettività passiva dell’ospite pernottante nella struttura, determina il consequenziale divieto, per le disposizioni del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, di attribuirgli qualunque forma di responsabilità di natura tributaria.

Le inadempienze del gestore punibili con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro sono quelle riferite:

a) violazione degli obblighi di informazione;

b) violazione dell’obbligo di richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’ospite e rilascio della relativa quietanza;

c) violazione dell’obbligo di richiedere all’ospite che rifiuta il pagamento dell’imposta di soggiorno di compilare l’apposito modulo ed in caso di negazione provvedere egli stesso alla compilazione ed alla dovuta segnalazione al Comune;

d) omesso controllo sulla regolarità formale delle istanze di esenzione e mancato inoltro e conservazione ed esibizione a richiesta del Comune;

e) omessa, incompleta, tardiva o infedele dichiarazione periodica e/o annuale;

f) omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo diimposta di soggiorno nei termini previsti dal regolamento.

20) Come si rilascia al cliente la ricevuta dell’imposta pagata? L’importo è soggetto ad IVA o no?

R: L’imposta di soggiorno è sempre esente dall'applicazione dell'Iva. Si potrà inserire la somma per l'imposta nella fattura del fuori campo Iva, oppure fare una ricevuta a parte.

21) Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?

R: I gestori sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
- copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;

- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti, trasmesse al Comune;

- copia dei riversamenti effettuati all'Ente (ordine di bonifico);

- ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

22) Che cos'è il Conto della Gestione e come si compila?

R: Il gestore della struttura ricettiva stante la disponibilità (c.d. “maneggio”) di denaro pubblico è qualificabile come “agente contabile” ed è, pertanto, sottoposto alla vigilanza giurisdizionale della Corte dei Conti. In particolare, i gestori di attività ricettive sono tenuti a rendere il conto della propria gestione mediante l’utilizzo di un apposito modello (mod.21) approvato con D.P.R. 194/1996 che potrà essere elaborato anche mediante il software di gestione dell’imposta di soggiorno. 

Vai alla Guida per la compilazione del Conto della gestione (Mod. 21)

 

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